Art. 12.
(Contingenti del personale da destinare
all'estero).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, è stabilito, su proposta dell'Agenzia, il contingente quadriennale del personale scolastico di ruolo da assegnare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici, nonché delle osservazioni e delle proposte delle rappresentanze sindacali unitarie, in analogia a quanto disposto dalle norme vigenti sul territorio metropolitano. Nel medesimo

 

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decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa per il citato contingente fermo restando quanto previsto dal comma 3.
      2. La determinazione del contingente di cui al comma 1 è effettuata ogni due anni.
      3. Il contingente del personale di ruolo di cui al comma 1, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.500 unità e comunque non inferiore a 1.300 unità, di cui almeno il 70 per cento da destinare alle scuole e alle iniziative scolastiche di cui all'articolo 8.